Disdire l'assicurazione auto in Svizzera
L'assicurazione auto comprende più rami: la RC (obbligatoria), la casco parziale e la casco completa (facoltative). Ognuna ha le proprie regole di disdetta. Distinguerle evita di lasciare contratti attivi inutilmente.
RC auto: l'assicurazione obbligatoria
La RC auto è obbligatoria per ogni veicolo immatricolato in Svizzera. Non è possibile disdirla senza avere una copertura sostitutiva — l'ufficio dei veicoli (MFK) verifica la copertura ad ogni cambio di proprietario o di targa.
Per la disdetta alla scadenza ordinaria, la lettera deve essere ricevuta almeno tre mesi prima della data di scadenza annuale (indicata sulla polizza). In caso di aumento del premio o sinistro si applica il diritto straordinario.
Casco parziale e casco completa
La casco parziale (furto, rottura vetri, catastrofi naturali) e la casco completa (tutti i rischi) sono assicurazioni cose soggette alla LCA. La disdetta ordinaria è regolata dalle condizioni generali: di solito tre mesi prima della scadenza annuale.
Queste coperture decadono automaticamente con la vendita del veicolo. Informi il suo assicuratore non appena avvenuta la vendita per bloccare i premi e ottenere il rimborso pro rata dei premi pagati in anticipo.