Disdire l'assicurazione edifici dopo la vendita dell'immobile
Disdire l'assicurazione di un edificio dopo la vendita non è automatico, perché in Svizzera coesistono due regimi. Da un lato, nella maggior parte dei cantoni l'assicurazione degli edifici contro incendio ed elementi naturali è obbligatoria e gestita da un istituto cantonale; è legata all'edificio e segue in linea di principio l'immobile alla vendita. Dall'altro, coperture private complementari (danni d'acqua, RC proprietario, valore a nuovo esteso) rientrano nella LCA e si disdicono secondo regole proprie. Questa pagina distingue chiaramente le due.
L'assicurazione cantonale obbligatoria segue l'immobile
Nella maggior parte dei cantoni l'assicurazione incendio e danni naturali degli edifici è obbligatoria e gestita da un istituto cantonale. Non è una polizza privata che si disdice liberamente: è legata all'edificio stesso. Alla vendita la copertura passa in linea di principio con l'immobile al nuovo proprietario – per questa parte spesso non c'è nulla da «disdire» da parte vostra.
Il ruolo del venditore consiste soprattutto nel segnalare il cambio di proprietario all'istituto cantonale, secondo la procedura del cantone, affinché fatturazione e qualità di assicurato siano aggiornate. Le modalità esatte variano da cantone a cantone: fate riferimento alle istruzioni del vostro istituto cantonale, senza applicare una regola di un altro cantone.
Le coperture private complementari
Accanto all'assicurazione cantonale potete detenere coperture private: danni d'acqua, rottura vetri dell'edificio, responsabilità civile del proprietario d'immobile, o valore a nuovo esteso. Questi contratti rientrano nella LCA e non seguono necessariamente l'immobile: dovete disdirli voi se la vendita pone fine al vostro interesse.
Come per ogni assicurazione di cose, la vendita fa venir meno l'oggetto assicurato dal vostro punto di vista: potete disdire senza attendere la scadenza allegando una prova (atto di vendita, estratto del registro fondiario che conferma il trasferimento). Precisate nella lettera che si tratta delle coperture private, distinte dall'assicurazione cantonale obbligatoria.
Conservate la ricevuta della raccomandata: prova la data d'invio, l'unica che conta se l'assicuratore contesta il rispetto del termine.
Procedura e saldo del premio
Fate l'inventario dei contratti legati all'immobile prima della vendita: assicurazione cantonale (da segnalare), coperture private (da disdire) e ogni polizza RC o mobilia che potrebbe essere interessata dal vostro cambio di alloggio. Ogni contratto ha un proprio numero, scadenza e interlocutore.
Per le coperture private disdette in corso d'anno, chiedete il conteggio del saldo del premio e il suo rimborso, e conservate la conferma scritta. Finché la fine del contratto non è confermata, non sospendete alcun pagamento. Per la parte cantonale obbligatoria, seguite scrupolosamente la procedura del vostro istituto.
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Domande frequenti
Devo disdire l'assicurazione cantonale obbligatoria dopo la vendita?
In genere no: l'assicurazione cantonale è legata all'edificio e segue l'immobile alla vendita. Il vostro ruolo è segnalare il cambio di proprietario all'istituto cantonale secondo la sua procedura. Le modalità variano da cantone a cantone.
Quali coperture devo disdire io stesso?
Le coperture private complementari soggette alla LCA (danni d'acqua, RC proprietario d'immobile, valore a nuovo esteso) che la vendita rende prive di oggetto per voi. Allegate una prova del trasferimento e precisate che si tratta dei contratti privati, distinti dall'assicurazione cantonale.
La regola è la stessa in tutti i cantoni?
No. Il regime dell'assicurazione degli edifici varia secondo i cantoni: la maggior parte ha un istituto cantonale obbligatorio, alcuni lasciano spazio al mercato privato. Verificate sempre il regime del vostro cantone e la procedura di segnalazione applicabile, senza trasporre una regola di un altro cantone.